Diritto commerciale internazionale 2 April 2026

Dumping e Antidumping

Gli strumenti Antidumping

Le tre misure principali di difesa commerciale sono

  • misure antidumping,   nei   confronti   di   importazioni   effettuate   sul  mercato comunitario da parte di  imprese di paesi terzi  che vendono sul mercato europeo prodotti a  prezzi inferiori al prezzo  di vendita  sul mercato  d’origine della merce (importazioni in dumping);

  • misure  antisovvenzione,   nei    confronti    di   importazioni   che   godono   di aiuti e sovvenzioni statali concessi dai governi alle proprie imprese;

  • salvaguardie, che possono essere attivate in presenza di grave danno alle imprese comunitarie derivante da distorsioni del mercato, come ad esempio flussi anomali di importazioni.


Procedure Antidumping

A cosa serve

Serve a proteggere il mercato comunitario di un determinato prodotto dai danni al sistema produttivo derivanti dalle importazioni di beni offerti a prezzi inferiori ai prezzi degli stessi beni venduti sul mercato d’origine.  

In cosa consiste

Si tratta di in un procedimento quasi amministrativo regolato dal diritto comunitario e condotto dalla Commissione europea d’ufficio o dietro presentazione di un ricorso da parte dei soggetti interessati. Tale procedimento, in caso di accertamento dell’esistenza di un comportamento di dumping, prevede l’applicazione di dazi all’importazione, ovvero di dazi che sono diretti ad innalzare il prezzo finale del bene importato fino al livello dei prezzi vigente nel mercato d’origine della merce, a meno che non sia possibile concludere con le aziende produttrici dei beni importati un accordo di prezzo minimo che abbia lo stesso effetto.


Quando e a chi è applicato il dazio

I dazi antidumping sono applicati se, nel corso del procedimento, sono accertate 4 condizioni:

  1. esistenza della pratica di dumping, cioè quando il prezzo di vendita di un prodotto esportato nel mercato comunitario risulta inferiore al prezzo dello stesso prodotto in vigore sul mercato d’origine della merce;

  2. esistenza di un importante pregiudizio a carico dei produttori comunitari derivante dal dumping;

  3. esistenza di un nesso causale tra il pregiudizio e il dumping (ossia il danno dell’industria europea deve essere causato dalle importazioni in dumping);

  4. interesse della Comunità: i benefici derivanti dalla introduzione del dazio devono essere superiori ai costi che ne deriverebbero (ad esempio a carico dei consumatori).

Il dazio è applicato a tutte le imprese esportatrici del Paese da cui proviene la merce in dumping. Il livello del dazio antidumping sarà pari alla differenza tra il prezzo in vigore nel Paese d’origine della merce e il prezzo di vendita nel mercato europeo (il dazio è espresso in percentuale rispetto al prezzo di esportazione). Qualora un dazio inferiore sia in grado di eliminare ogni pregiudizio per l’industria europea, il valore del dazio sarà pari al livello in cui il danno dell’industria è eliminato (tale regola è detta del “dazio minimo”).  


Quali sono i soggetti coinvolti nella procedura

  • La azienda o le aziende interessate  sono tenute a presentare un ricorso che  contenga elementi di prova relativi alle condizioni necessarie per  l’imposizione di un dazio   compensativo,  oltre   ad  elementi   relativi all’azienda o   alle   aziende   che  agiscono ed al mercato di riferimento. Nel corso  della procedura  possono comunque intervenire per presentare proprie osservazioni. La Commissione ha predisposto una guida per la presentazione dei ricorsi.

  • La  associazione di categoria che può presentare il ricorso per conto dei propri associati  e  che, comunque,  può  svolgere  una importante attività di raccolta di dati.

  • Il Ministero delle Attività Produttive  che  può fungere da tramite tra le aziende interessate e la    Commissione, assistendo entrambi nella costruzione del dossier.
    La Commissione europea che gestisce tutta la procedura e propone al Consiglio l’eventuale adozione dei dazi compensativi.

  • Le aziende produttrici  nei paesi terzi che sono chiamati a partecipare attivamente al procedimento, fornendo  alla Commissione i dati necessari per valutare l’eventuale esistenza di un comportamento di dumping.

  • Il Consiglio dei Ministri dell’Unione europea che decide l’adozione delle misure definitive.